CONVENZIONE DI VIENNA SULLE RELAZIONI CONSOLARI
(ratificato dall'Italia con L. 9-8-1967, n. 804)

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

  • Ricordando che, fin da ternpi lontani, sono state stabilite relazioni consolari fra i popoli,
  • Coscienti dei Fini e dei Principi della Carta delle Nazioni Unite riguardante l'uguaglianza sovrana degli Stati, il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e lo sviluppo di relazioni amichevoli tra le nazioni,
  • Considerando che la Conferenza delle Nazioni Unite sulle relazioni e immunità diplomatiche ha adottato la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche che è stata aperta alla firma il 18 aprile 1961,
  • Persuasi che una convenzione internazionale sulle relazioni, privilegi e immunità consolari contribuirebbe anch'essa a favorire le relazioni d'ami- cizia fra i paesi qualunque sia la diversità dei loro regimi costituzionali e sociali,
  • Convinti che lo scopo dei suddetti privilegi e immunità non consiste nell'avvantaggiare degli individui ma nell'assicurare l'adempimento efficace delle loro funzioni attraverso gli uffici consolari in nome dei loro rispettivi Stati,
  • Affermando che le regole del diritto internazionale consuetudinario continueranno a regolamentare le questioni che non sono state espressa- mente codificate nelle disposizioni della presente Convenzione,

Hanno convenuto su quanto segue:

Art. 1. - Definizioni.

  1. Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti si intendono come è precisato qui sotto:
    • l'espressione « posto consolare » s'intende d'ogni consolato generale, consolato, vice-consolato o agenzia consolare;
    • l'espressione « circoscrizione consolare » s'intende del territorio attribuito a un posto consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
    • l'espressione consolare « capo di posto consolare » s'intende della persona incaricata di agire in queta qualità;
    • l'espressione. « funzionario consolare », s'intende di ogni persona, ivi compreso il capo di posto consolare, incaricata in questa qualità dell'esercizio di funzioni consolari;
    • l'espressione « impiegato consolare » s'intende di ongi persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un posto consolare;
    • l'espressione « membro del personale di servizio » s'intende di ogni persona destinata al servizio domestico di un posto consolare;
    • l'espressione « membro del posto consolare » s'intende dei funzionari consolari, impiegati consolari e metnbri del personale di servizio;
    • l'espressione « membro del personale consolare » s'intende dei funzionari consolari che non siano il capo del posto consolare, degli impiegati consolari e dei membri del personale di servizio;
    • l'espressione « membro del personale privato » s'intende di una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro del posto consolare;
    • l'espressione « locali consolari » s'intende degli edifici e di parti di edifici e del terreno relativo che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini del posto consolare;
    • l'espressione « archivi consolari » comprende tutte le carte, documenti, corrispondenza, libri, films, nastri magnetici e registri del posto consolare, così come il materiale del codice, e i mobili destinati a proteggerli e conservarli.

  2. Esistono due categorie di funzionari consolari: i funzionari consolari di carriera e i funzionari consolari onorari. Le disposizioni del capitolo II della presente Convenzione si applicano ai posti consolari diretti da funzionari consolari di carriera; le disposizioni del capitolo III si applicano ai posti consolari diretti da funzionari consolari onorari.

  3. La situazione, particolare dei membri dei posti consolari che sono dipendenti dallo Stato di residenza, o ivi residenti permanenti, è regolarmentata dall'art. 71 della presente Convenzione.

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