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CONVENZIONE
DI VIENNA SULLE RELAZIONI CONSOLARI
(ratificato dall'Italia con L. 9-8-1967, n. 804)
Gli
Stati firmatari della presente Convenzione,
-
Ricordando
che, fin da ternpi lontani, sono state stabilite relazioni consolari
fra i popoli,
-
Coscienti dei Fini e dei Principi della Carta delle Nazioni Unite
riguardante l'uguaglianza sovrana degli Stati, il mantenimento della
pace e della sicurezza internazionale e lo sviluppo di relazioni amichevoli
tra le nazioni,
-
Considerando
che la Conferenza delle Nazioni Unite sulle relazioni e immunità diplomatiche
ha adottato la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche
che è stata aperta alla firma il 18 aprile 1961,
-
Persuasi
che una convenzione internazionale sulle relazioni, privilegi e immunità
consolari contribuirebbe anch'essa a favorire le relazioni d'ami-
cizia fra i paesi qualunque sia la diversità dei loro regimi costituzionali
e sociali,
-
Convinti
che lo scopo dei suddetti privilegi e immunità non consiste nell'avvantaggiare
degli individui ma nell'assicurare l'adempimento efficace delle loro
funzioni attraverso gli uffici consolari in nome dei loro rispettivi
Stati,
-
Affermando
che le regole del diritto internazionale consuetudinario continueranno
a regolamentare le questioni che non sono state espressa- mente codificate
nelle disposizioni della presente Convenzione,
Hanno
convenuto su quanto segue:
Art.
1. - Definizioni.
-
Ai
fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti si intendono
come è precisato qui sotto:
-
l'espressione
« posto consolare » s'intende d'ogni
consolato generale, consolato, vice-consolato o agenzia consolare;
-
l'espressione
« circoscrizione consolare » s'intende
del territorio attribuito a un posto consolare per l'esercizio
delle funzioni consolari;
-
l'espressione
consolare « capo di posto consolare
» s'intende della persona incaricata di agire in queta qualità;
-
l'espressione.
« funzionario consolare », s'intende
di ogni persona, ivi compreso il capo di posto consolare, incaricata
in questa qualità dell'esercizio di funzioni consolari;
-
l'espressione
« impiegato consolare » s'intende di ongi persona impiegata nei
servizi amministrativi o tecnici di un posto consolare;
-
l'espressione
« membro del personale di servizio
» s'intende di ogni persona destinata al servizio domestico di
un posto consolare;
-
l'espressione
« membro del posto consolare » s'intende
dei funzionari consolari, impiegati consolari e metnbri del personale
di servizio;
-
l'espressione
« membro del personale consolare »
s'intende dei funzionari consolari che non siano il capo del posto
consolare, degli impiegati consolari e dei membri del personale
di servizio;
-
l'espressione
« membro del personale privato »
s'intende di una persona impiegata esclusivamente al servizio
privato di un membro del posto consolare;
-
l'espressione
« locali consolari » s'intende degli
edifici e di parti di edifici e del terreno relativo che, chiunque
ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini
del posto consolare;
-
l'espressione
« archivi consolari » comprende tutte
le carte, documenti, corrispondenza, libri, films, nastri magnetici
e registri del posto consolare, così come il materiale del codice,
e i mobili destinati a proteggerli e conservarli.
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Esistono
due categorie di funzionari consolari: i funzionari consolari di carriera
e i funzionari consolari onorari. Le disposizioni del capitolo II
della presente Convenzione si applicano ai posti consolari diretti
da funzionari consolari di carriera; le disposizioni del capitolo
III si applicano ai posti consolari diretti da funzionari consolari
onorari.
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La
situazione, particolare dei membri dei posti consolari che sono dipendenti
dallo Stato di residenza, o ivi residenti permanenti, è regolarmentata
dall'art. 71 della presente Convenzione.
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