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CONVENZIONE
DI VIENNA SULLE RELAZIONI CONSOLARI
LE
RELAZIONI CONSOLARI IN GENERALE
SEZIONE
I: Costituzione e condizione delle relazioni consolari
Art.
2. - Costituzione di relazioni consolari.
-
La
messa in atto di relazioni consolari fra Stati si la col consenso
comune.
-
Il
consenso dato alla instaurazione di relazioni diplomatiche fra due
Stati implica, salvo indicazione contraria, il consenso all'instaurazione
di relazioni consolari.
-
La
rottura delle relazioni diplomatiche non implica ipso facto la rottura
delle relazioni consolari.
Art.
3. - Esercizio delle lunzioni consolari.
Le funzioni consolari sono esercitate dai posti consolari. Esse sono esercitate
dai posti consolari. Esse sono esercitate anche dalle missioni diplomatiche
conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.
Art.
4. - Costituzione di un posto consolare.
-
Un
posto consolare non può essere impiantato sul territorio dello Stato
di residenza se non col consenso di questo Stato.
-
La
sede del posto consolare, la sua classe e la sua circoscrizione consolare
sono fissate, dallo Stato e sottomesse all'approvazione dello Stato
di residenza.
-
Modificazioni
posteriori non possono essere apportate dallo Stato d'invio alla sede
del posto consolare, alla sua classe o alla sua circoscrizione consolate
se non con il consenso dello Stato di residenza.
-
Il
consenso dello Stato di residenza è ugualmente richiesto se o un consolato
generale o un consolato vogliono aprire un vice-consolato o una agenzia
consolare in una località diversa da quella per cui esso stesso è
stabilito.
-
Il
consenso espresso e preliminare dello Stato di residenza è ugualmente
richiesto per l'apertura di un ufficio facente parte di un consolato
esistente al di fuori della sede di questo.
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Art.
5. - Funzioni consolari.
Le funzioni consolari consistono nel:
-
proteggere
nello Stato di residenza gli interessi dello Stato d'invio e dei dipendenti,
persone, fisiche e morali, nei limiti ammessi dal diritto internazionale;
-
favorire
lo sviluppo di relazioni commerciali, economiche, culturali e scientifiche
tra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza e promuovere in ogni
altra maniera relazioni amichevoli tra di loro nel quadro delle disposizioni
della presente Convenzione;
-
informarsi,
con tutti i mezzi leciti, delle condizioni e dell'evoluzione della
vita cotnmerciale, economica, culturale e scientifica dello Stato
di residenza, fare rapporto al riguardo al governo dello Stato d'invio
e dare informazioni alle persone interessate;
-
rilasciare
passaporti e documenti di viaggio a coloro che dipendono dallo Stato
d'invio, nonché visti e documenti appropriati alle persone che desiderano
recarsi allo Stato d'invio;
-
prestare
soccorso e assistenza ai dipendenti, persone fisiche e morali, dallo
Stato d'invio;
-
agire
in qualità di notaio e d'ufficiale di stato civile ed esercitare funzioni
simili come alcune funzioni d'ordine amministrativo per quanto le
leggi e i regolamenti dello Stato di residenza non vi si oppongono;
-
salvaguardare
gli interessi dei dipendenti, persone fisiche e morali dallo Stato
d'invio, nelle successioni nel territorio dello Stato di residenza
uniformernente alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza;
-
salvaguardare,
nei limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza,
gli interessi nei minori e degli incapaci, dipendenti dallo Stato
d'invio particolarmente quando è richiesta a loro riguardo la istituzione
di una tutela o di una curatela;
-
sotto
riserva delle pratiche e procedure in vigore nello Stato di residenza,
appresentare i dipendenti dallo Stato d'invio o prendere disposizioni
al fine di assicurare loro una appropriata rappresentanza davanti
ai tribunali o alle altre autorità dello Stato di residenza per richiedere,
conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza,
l'adozione di misure provvisorie in vista della salvaguardia dei diritti
e interessi di questi dipendenti allorché, per loro assenza o per
ogni altra causa, essi non possono difendere in tempo utile i loro
diritti e interessi;
-
trasmettere
atti giudiziari ed extragiudiziati o eseguire comrnissioni rogatorie
conformemente agli accordi internazionali in vigore, o, in mancanza
di tali accordi, in ogni maniera compatibile colle leggi e i regolamenti
dello Stato di residenza;
-
esercitare
i diritti di controllo e di ispezione previsti dalle leggi e dai regolamenti
dello Stato d'invio sulle navi di mare e sui battelli fluviali aventi
la nazionalità dello Stato d'invio e sugli aerei immatricolati in
questo Stato, così come sui loro equipaggi;
-
prestare
assistenza a navi, battelli e aerei menzionati alla lettera k. del
presente articolo, nonché ai loro equipaggi, ricevere le dichiarazioni
sul viaggio di queste navi e battelli, esaminare e visitare documenti
di bordo e, senza pregiudizio dei poteri delle autorità dello Stato
di residenza, fare inchieste su incidenti avvenuti nel corso delle
traversate e regolare, per quanto le leggi e i regolamenti dello Stato
d'invio l'autorizzano, le contestazioni di ogni natura tra il capitano,
gli ufficiali e i marinai;
-
esercitare ogni altra funzione affidata a un posto consolare dallo
Stato d'invio che non siano interdette dalle leggi e dai regolamenti
dello Stato di residenza o alle quali lo Stato di residenza non si
opponga o che sono menzionate negli accordi internazionali in vigore
fra lo Stato d'invio e lo Stato di residenza.
Art.
6. - Esercizio di funzioni consolari al di fuori della circoscrizione
consolare.
In circostanze particolari, un funzionario consolare può, col consenso
dello Stato di residenza esercitare le sue funzioni all'esterno della
sua circoscrizione consolare.
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Art.
7. - Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo.
Lo Stato d'invio può previa notificazione agli Stati interessati, e a
meno che uno di loro non si opponga espressamente, incaricare un posto
consolare stabilito in uno Stato di assumere l'esercizio di funzioni consolari
in un altro Stato.
Art.
8. - Esercizio di funzioni consolari per conto di uno Stato terzo.
Dopo appropriata notificazione allo Stato di residenza e a meno che questo
non vi si opponga, un posto consolare dello Stato d'invio può esercitare
funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo.
Art.
9. - Classi di capi di posti consolari.
-
I
capi di posti consolari si ripartiscono in quattro classi, vale a
dire:
a) consoli generali;
b) consoli;
c) vice-consoli;
d) agenti consolari.
-
Il
paragrafo 1 del presente art. non limita in niente il diritto di una
qualunque delle parti contrattanti di fissare la denominazione dei
funzionari consolari che non siano i capi di posti consolari.
Art.
10. - Nomina e ammissione dei capi di posti consolari.
-
I
capi di posti consolari sono nominati dallo Stato d'invio e sono ammessi
all'esercizio delle loro funzioni dallo Stato di residenza.
-
Sotto
riserva delle disposizioni della presente Coiivenzione, le modalità
della nomina e dell'ammissione del capo del posto consolare sono fissate
rispettivamente dalle leggi, regolamenti e usi dello Stato d'invio
e dello Stato di residenza.
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Art.11.
- Lettera di acereditamento o notificazione della nomina.
-
Il
capo di posto consolare è provvisto, a cura dello Stato d'invio, di
un documento, sotto forma di lettera di accreditamento o atto similare
stabilito per ogni nomina, attestante la sua qualifica e indicante,
in linee generali, i suoi cognomi e nomi, la sua categoria e la sua
classe, la circoscrizione consolare e la sede del posto consolare.
-
Lo
Stato d'invio trasmette la lettera di accreditamento o atto similare,
per la via dliplomatica o per ogni altra via appropriata al governo
dello Stato sul cui territorio il capo di posto consolare deve esercitare
le sue funzioni.
-
Se
lo Stato di residenza l'actetta, lo Stato d'invio può rimpiazzare
la lettera di acereditaniento o l'atto similare con una notifica contenente
le indicazioni previste al paragtafo 1. del presente articolo.
Art.
12. - Exequatur.
-
Il
capo di posto consolate è ammesso all'esercizio delle sue funzioni
con, una autorizzazione, dello Stato di residenza denorninata « exequatut
», qualunque sia la forma di questa autorizzazione.
-
Lo
Stato che rifiuta di rilasciare un exequatur non è tenuto a comunicare
allo Stato d'invio le ragioni dei suo rifiuto.
-
Sotto
riserva delle disposizioni degli art. 13 e 15, il capo del posto consolare
non può entrare in funzione prima, d'aver ricevuto l'exequatur.
Art.13.
- Ammissione provvisoria dei capi di Posto consolare.
Aspettando il rlascio dell'exequatur, il capo del posto consolare può
essere ammesso provvisoriamente all'esercizio delle sue funzioni. In questo
caso sono applicabili le disposizioni della presente Convenzione.
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Art.
14. - Notificazione alle autorità della circoscrizione consolare.
Dal momento in cui il capo di posto consolare è ammesso, anche a titolo
provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza è
tenuto ad informare immediatamente le autorità competenti della circoscrizione
consolare. Esso è ugualmente tenuto a vigilare che siano prese le misure
necessarie affinché il capo di posto consolare possa assolvere al dovere
della sua carica e beneficiare del trattamento previsto dalle disposizini
della presente Convenzione.
Art.
15. - Esercizio a titolo temporaneo delle funzioni di capo di posto
consolare.
-
Se
il capo di posto consolare è impedito ad esercitare le sue funzioni
o se il suo posto è vacante, un gerente interinale può agire a titolo
provvisorio come un capo di posto consolare.
-
I
cognomi e i nomi del gerente interinale sono notificati, sia dalla
missione diplomatica dello Stato d'invio, sia, in mancanza d'una missione
diplotatica di questo Stato nello Stato di residenza, dal capo del
posto consolare, sia nel caso in cui questo è impedito di farlo, da
ogni autorità competente dello Stato d'invio al Ministero degli Affari
Esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo
ministero. In linee generali questa notificazione deve essere fatta
anticipatamente. Lo Stato di residenza può sottoporre al suo consenso
l'ammissione come gerente interinale di una persona che non è nè un
agente diplomatico nè un funzionario consolare dello Stato d'invio
nello Stato di residenza.
-
Le
autorità competenti dello Stato di residenza devono prestare assistenza
e protezione al gerente interinale. Durante la sua gestione, le disposizioni
della presente Convenzione sono applicabili a lui allo stesso titolo
che al capo del posto consolare di cui si tratta. Tuttavia lo Stato
di residenza non è tenuto ad accordare ad un gerente interinale le
facilitazioni, i privilegi e le immunità il cui godimento da parte
del capo del posto con- solare è subordinato a delle condizioni che
non riguardano il gerente interinale.
-
Allorché
un membro del personale diplomatico della rappresentanza diplomatica
dello Stato d'invio nello Stato di residenza è nominato gerente interinale
dallo Stato d'invio nelle condizioni previste dal paragrafo 1. del
presente articolo, egli continua a godere dei privilegi e delle immunità
diplomatiche se lo Stato di residenza non vi si oppone.
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Art.
16. - Precedenza tra i capi di posto consolare.
-
I
capi di posto consolare prendono posto in ognuna delle classi secondo
la data di concessione dell'exequatur.
-
Nel
caso, tuttavia, in cui il capo di un posto consolare prima di ottenere
l'exequatur, è ammesso all'esercizio delle sue funzioni a titolo provvisorio,
è la data di questa ammissione provvisoria a determinare l'ordine
di precedenza; quest'ordine è mantenuto dopo l'ottenirnento dell'exequatur.
-
L'ordine
di precedenza tra due o più capi di posto consolare che hanno ottenuto
l'exequatur o l'ammissione provvisoria alla stessa data è determinato
dalla data in cui è stata presentata la loro lettera di acereditamento
o atto similare o è stata fatta allo Stato di residenza la notificazione
prevista al paragrafo 3. dell'art. 11.
-
I
gerenti interinali prendono posto dopo tutti i capi di posto consolare.
Tra di loro, prendono posto secondo le date in cui essi hanno assunto
le loro funzioni di gerenti interinali e che sono state indicate nelle
notificazioni fatte in virtú del paragrafo 2. dell'art. 15.
-
I
funzionari consolari onorari capi di posto consolare prendono posto
in ogni classe dopo i capi di posto consolare di carriera, nell'ordine
e secondo le regole stabilite ai paragrafi precedenti.
-
I
capi di posto consolare hanno la precedenza sui funzionari consolari
che non hanno questa qualifica.
Art.
17. - Adempimento d'atti diplomatici da parte di funzionari consolari.
-
In
uno Stato in cui lo Stato d'invio non ha missione diplomatica e non
è rappresentato dalla missione diplomatica di uno Stato terzo un funzionario
consolare può, con il consenso dello Stato di residenza, e senza che
il suo statuto consolare ne sia afflitto, essere incaricato di adempiere
atti diplomatici. L'adempimento di questi atto da parte d'un funzionario
consolare non conferisce a questo alcun diritto ai privilegi e immunità
diplomatiche.
-
Un
funzionario consolare può, dopo notificazione dello Stato di residenza,
essere incaricato di rappresentare lo Stato d'invio presso tutte le
organizzazioni intergovernative. Agendo in questa qualità, egli ha
diritto a tutti i privilegi e le immunità accordate dal diritto internazionale
consuetudinario o dagli accordi internazionali a un rappresentante
presso una organizzazione intergovernativa; tuttavia, per ciò che
riguarda ogni funzione consolare da lui esercitata, egli non ha diritto
a una immunità di giurisdizione più estesa di quella di cui un funzionario
consolare beneficio in virtù della presente convenzione.
Art.
18. - Nomina della stessa persona come funzionario consolare da parte
di due o più Stati.
Due
o più Stati possono, con il consenso dello Stato di residenza, nominare
la stessa persona in qualità di funzionario consolare in questo Stato.
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Art.
19. - Nomina dei membri del personale consolare.
-
Sotto
riserva delle disposizioni degli artt. 20, 22, 23, lo Stato d'invio
nomina a suo gradimento i membri del personale consolare.
-
Lo
Stato d'invio notifica allo Stato di residenza i cognomi e i nomi,
la categoria e la classe di tutti i funzionari consolari diversi dal
capo di posto consolare abbastanza per tempo affinché lo Stato di
residenza possa, se lo desidera, esercitare i diritti che ad esso
conferisce il paragrafo 3. dell'art. 23.
-
Lo
Stato d'invio può, se le sue leggi e regolamenti lo prevedono, domandare
allo Stato di residenza di accordare un exequatur a un funzionario
consolare che non è capo di posto consolare.
-
Lo
Stato di residenza può, se le sue leggi e regolamenti lo prevedono,
accordare un exequatur a un funzionario consolare che non è capo di
posto consolare.
Art.
20. - Effettivo del personale consolare.
In mancanza di accordo esplicito sull'effettivo del personale consolare,
lo Stato di residenza può esigere che questo effettivo sia contenuto nei
limiti di quello che esso considera come ragionevole e normale, rispetto
alle circostanze e condizioni che regnano nella circoscrizione consolare
e ai bisogni del posto consolare in causa.
Art.
21. - Precedenza tra i funzionari consolari d'un posto consolare.
L'ordine di precedenza tra i funzionari consolari d'un posto consolare
e tutti i cambiamenti che vi sono apportati sono notificati dalla missione
diplomatica dello Stato d'invio, o, in mancanza di una tale missione nello
Stato di residenza, dal capo dei posto consolare al ministero degli affari
esteri dello Stato di residenza o all'autorità designata da questo ministero.
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Art.
22. - Nazionalità dei funzionari consolari.
-
I
funzionari consolari avranno in principio la nazionalità dello Stato
d'invio.
-
I
funzionari consolari non possono essere scelti fra i dipendenti dallo
Stato di residenza se non col consenso espresso di questo Stato, che
può in ogni momento ritirarlo.
-
Lo
Stato di residenza può riservarsi lo stesso diritto per ciò che riguarda
i dipendenti da uno Stato terzo che non sono ugualmente dipendenti
dallo Stato d'invio.
Art.
23. - Persona dichiarata non grata.
-
Lo
Stato di residenza può in ogni momento informare lo Stato d'invio
che un funzionario consolare è «persona non grata» o che ogni altro
membro del personale consolare non è accettabile. Lo Stato d'invio
richiamerà allora la persona in causa o metterà fine alle sue funzioni
in quel posto consolare secondo il caso.
-
Se
lo Stato d'invio rifiuta d'eseguire o non esegue, in un lasso di tempo
ragionevole gli obblighi che ad esso incombono ai termini del paragrafo
1. del presente articolo, lo Stato di residenza può, secondo il caso,
ritirare l'exequatur alla persona in causa o cessare di considerarla
come membro del personale consolare.
-
Una
persona nominata membro d'un posto consolare può essere dichiarata
non accettabile prima d'arrivare sul territorio dello Stato di residenza
o se esso vi si trova già, prima di entrare in funzione al posto consolare.
Lo Stato d'invio deve, in un caso simile, ritirare la nomina.
-
Nei casi menzionati ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo, lo Stato
di residenza non è tenuto a comunicare allo Stato d'invio le ragioni
della sua decisione.
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Art.
24. - Notificazione allo Stato di residenza delle nomine, degli arrivi
e delle partenze.
-
Sono
notificate al ministero degli affari esteri dello Stato di residenza
o all'autorità da questo ministero designata:
-
la
nomina dei membri di un posto consolare, il loro arrivo dopo la
loro nomina al posto consolare, la loro partenza definitiva o
la cessazione delle loro funzioni, così come tutti gli altri cambiamenti,
interessanti il loro statuto, che possono verificarsi nel corso
del loro servizio al posto consolare;
-
l'arrivo
e la partenza definitiva d'una persona della famiglia d'un membro
d'un posto consolare con lui convivente e, se ciò ha luogo, il
fatto che una persona diviene o cessa d'essere membro della famiglia;
-
l'arrivo
e la partenza definitiva di membri del personale privato e se
ciò ha luogo, la fine del loro servizio in questa qualità;
-
l'ingaggio
e il licenziamento di persone residenti nello Stato di residenza
in quanto membri dei posto consolare o in quanto membri del personale
privato avente diritto ai privilegi e immunità.
-
Ogni
volta che è possibile, l'arrivo e la partenza definitiva devono ugualmente
essere oggetto di una notifica preliminare.
SEZIONE
II: Fine delle funzioni consolari
Art.
25. - Fine delle funzioni di un membro d'un posto consolare.
Le funzioni di un membro di un posto consolare hanno fine segnatamente
con:
-
la
notifica dalle Stato d'invio allo Stato di residenza che le sue funzioni
hanno avuto fine;
-
la
revoca dell'exequatur;
-
la
notifica dallo Stato di residenza allo Stato d'invio che esso ha cessato
di considerare la persona in questione come membro del personale consolare.
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Art.
26. - Partenza dal territorio dello Stato di residenza.
Lo Stato di residenza deve, anche in caso di conflitto armato, accordare
ai membri del posto consolare e ai membri del personale privato che non
siano i dipendenti dallo Stato di residenza, così come ai membri della
loro famiglia conviventi, quale che sia la loro nazionalità, il tempo
e le facilitazioni necessarie per preparare la loro partenza e lasciare
il suo territorio nel lasso di tempo dopo la cessazione delle loro funzioni.
Esso deve, in particolare, se ve ne è bisogno, mettere a loro disposizione
i mezzi di trasporto necessari per se stessi e per i loro beni, ad eccezione
dei beni acquistati nello Stato di residenza, la cui esportazione è vietata
al momento della partenza.
Art.
27. - Protezione dei locali e archivi consolari e degli interessi dello
Stato d'invio in circostanze eccezionali.
-
In
caso di rottura delle relazioni consolari fra due Stati;
-
lo
Stato di residenza è tenuto, anche in caso di conflitto armato,
a rispettare e proteggere i locali consolari, così come i beni
del posto consolare e gli archivi consolari;
-
lo
Stato d'invio può affidare la guardia dei locali consolari, come
dei beni che vi si trovano e degli archivi consolari, a uno Stato
terzo accettabile per lo Stato di residenza;
-
lo
Stato d'invio può affidare la protezione dei suoi interessi e
di quelli dei suoi dipendenti a uno Stato terzo accettabile per
lo Stato di residenza.
-
In
caso di chiusura temporanea o definitiva d'un posto consolare sono
applicabili le disposizioni della lettera a) del paragrafo 1. del
presente articolo. Inoltre,
-
quando
lo Stato d'invio, benché non sia rappresentato nello Stato di
residenza da una missione diplomatica, ha un altro posto consolare
sul territorio dello Stato di residenza, questo posto consolare
può essere incaricato della guardia dei locali del posto consolare
che è stato chiuso, dei beni che vi si trovano e degli archivi
consolari, nonché, con il consenso dello Stato di residenza, dell'esercizio
delle funzioni consolari nella circoscrizione di questo posto
consolare; oppure
-
quando
lo Stato d'invio non ha la missione diplomatica nè altri Posti
consolari nello Stato di residenza, sono applicabili le disposizioni
delle lettere b) e c) del paragrafo 1. del presente articolo.
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