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CONVENZIONE
DI VIENNA SULLE RELAZIONI CONSOLARI
FACILITAZIONI,
PRIVILEGI E IMMUNITA' CONCERNENTI I POSTI CONSOLARI, I FUNZIONARI CONSOLARI
DI CARRIERA E GLI ALTRI MEMBRI DI UN POSTO CONSOLARE
SEZIONE
I: Facilitazioni, privilegi e immunità concernenti il posto consolare
Art.
28. - Facilitaziotii accordate al posto consolare per la sua attività.
Lo Stato di residenza accorda ogni facilitazione per l'adempimento delle
funzioni del posto consolare.
Art.
29. - Uso delle bandiere e dell'insegna nazionali.
-
Lo
Stato d'invio ha il diritto d'utilizzare la sua bandiera nazionale
e la sua insegna alle armi dello Stato di residenza conformemente
alle disposizioni del presente articolo.
-
La
bandiera nazionale dello Stato d'invio può essere issata e l'insegna
alle armi dello Stato collocata sull'edificio occupato dal posto consolare
e sui suoi mezzi di trasporto allorché questi sono utilizzati per
motivi di servizio.
-
Nell'esercizio
del diritto accordato dal presente articolo, sarà tenuto conto delle
leggi, regolamenti e usanze dello Stato di residenza.
Art.
30. - Alloggio.
-
Lo
stato di residenza deve sia facilitare l'acquisto sul suo territorio,
nel quadro delle sue leggi e regolamenti, da parte dello Stato d'invio
dei locali necessari al posto consolare, sia aiutare lo Stato d'invio
a procurarsi dei locali in altra maniera.
-
Esso
deve ugualmente, se ve ne è bisogno, aiutare il posto consolare ad
ottenere degli alloggi convenienti per i suoi membri.
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Art.
31. - Inviolabilità dei locali consolari.
-
I
locali consolari sono inviolabili nella misura prevista dal presente
articolo.
-
Le
Autorità dello Stato di residenza non possono penetrare nella parte
dei locali consolari che il posto consolare utilizza esclusivamente
per i bisogni del suo lavoro, se non con il consenso del capo di posto
consolare, della persona da lui designata o del capo della missione
diplomatica dello Stato d'invio. Tuttavia il consenso del capo di
posto di consolare può essre presunto come acquisito in caso d'incendio
o altro sinistro che richieda misure di protezione immediate.
-
Sotto
riserva delle disposizioni del paragrafo 2. del presente articolo,
lo Stato di residenza ha l'obbligo speciale di prendere tutte le misure
appropiate per impedire che i locali consolari siano invasi o danneggiati
e per impedire che la pace del posto consolare sia turbata o la sua
dignità sminuita.
-
I
locali consolari, il loro mobilio e i beni del posto consolare, come
i suoi mezzi di trasporto, non possono essere oggeto di alcuna forma
di requisizione per fini di difesa nazionale o pubblica utilità. Nel
caso fosse necessaria una espropriazione per questi stessi fini, saranno
adottate tutte le disposizioni appropriate al fine d'evitare che sia
messo ostacolo all'eserizio delle funzioni consolari e sarà versato
allo Stato d'invio un indennizzo pronto, adeguato ed effettivo.
Art.
32. - Esonero fiscale dei locali consolari.
-
I
locali consolari e la residenza del capo di posto consolare di carriera
dei quali è proprietario o locatari o lo Stato d'invio o qualunque
persona che agisca per conto di questo Stato, sono esenti da ogni
imposta e tassa di qualunque natura, nazionale, regionale o comunale
tranne che non si tratti di tasse esatte quale remunerazione per servizi
particolari resi.
-
L'esonero
fiscale previsto al paragrafo 1. del presente articolo non si applica
a quelle imposte e tasse allorquando stando alle leggi e ai regolamenti
dello Stato di residenza, sono a carico della persona che ha contrattato
con lo Stato d'invio o con la persona agente per conto di questo Stato.
Art.
33. - Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari.
Gli
archivi e i documenti consolari sono inviolabili in qualunque momento
e in qualunque luogo essi si trovino.
Art.
34. - Libertà di movimento.
Sotto
riserva delle sue leggi e regolamenti relativi alle zone il cui accesso
è vietato o regolamentato per motivi di sicurezza nazionale, lo Stato
di residenza assicura la libertà di spostamento e di circolazione sul
suo territorio a tutti i membri del posto consolare.
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Art.
35. - Libertà di comunicazione.
-
Lo
Stato di residenza permette e protegge la libertà di comunicazione
del posto consolare per tutti i fini ufficiali. Per cotnunicare con
il Governo, con le missioni diplomatiche e gli altri posti consolari
dello Stato d'invio, ovunque essi si trovino, il posto consolare può
impiegare tutti i mezzi di comunicazione appropriati ivi conipresi
i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare
e i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia il posto consolare non
può installare e utilizzare una emittente radio se non con il consenso
dello Stato di residenza.
-
La
corrispondenza ufficiale del posto consolare è inviolabile. La espressione
«corrispondenza ufficiale» s'intende
propria di tutta la corrispondenza relativa al posto consolare e alle
sue funzioni.
-
La
valigia consolare non deve essere nè aperta nè trattenuta. Tuttavia,
se le autorità competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi
di credere che la valigia contenga oggetti diversi dalla corrispondenza,
i documenti e gli oggetti considerati al paragrafo 4 del presente
articolo, possono chiedere che la valigia sia aperta in loro presenza
da un rappresentante autorizzato dallo Stato d'invio. Se le autorità
del detto Stato oppongono un rifiuto alla domanda, la valigia è rinviata
al suo luogo di origine.
-
I
colli costituenti la valigia consolare devono portare contrassegni
esterni visibili del loro carattere e possono contenere solo la corrispondenza
ufficiale, come documenti o oggetti destinati esclusivamente a uso
ufficiale.
-
Il
corriere consolare deve essere portatore d'un documento ufficiale
attestante la sua qualità e precisante il numero di colli costituenti
la valigia consolare. A meno che lo Stato di residenza non lo consenta,
egli non deve essere nè un dipendente dallo Stato di residenza, nè,
salvo se egli è dipendente dallo Stato d'invio, un residente permanente
dello Stato, di residenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, questo
corriere è protetto dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilità
della sua persona e non può essere sottoposto ad alcuna forma d'arresto
o di detenzione.
-
Lo
Stato d'invio, le sue missioni diplomatiche e i suoi posti consolari
possono designare corrieri consolari ad hoc. In questo caso, le disposizioni,
del paragrafo 5 del presente articolo sono ugualmente applicabili,
sotto riserva che le immunità che vi sono menzionate cesseranno di
applicarsi dal momento che il corriere avrà rimesseo al destinatario
la valigia consolare di cui egli ha l'incarico.
-
La
valigia consolare può essere affidata al comandante di una nave o
di una aeronave commerciale che deve arrivare a un punto d'ingresso
autorizzato. Questo comandante deve essere portatore d'un documento
ufficiale indicante il numero di colli costituenti la valigia, ma
non è considerato come un corriere consolare. In seguito ad accordi
presi con le autorità locali competenti, il posto consolare può inviare
uno dei membri a prendere, direttamente e liberamente, possesso della
valigia dalle mani del comandante della nave o dell'aeronave.
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Art.
36. - Comunicazioni con i dipendenti dallo Stato d'invio.
-
Affinché
l'esercizio delle funzioni consolari relative ai dipendenti dallo
Stato d'invio sia facilitato:
-
i
funzionari consolari devono avere la libertà di comunicare con
i dipendenti dallo Stato d'invio e di recarsi presso di loro.
I dipendenti dallo Stato d'invio devono avere la stessa libertà
di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso di
loro;
-
se
l'interessato ne fa domanda, le autorità competenti dello Stato
di residenza devono avvertire senza ritardo il posto consolare,
se un dipendente da questo Stato è arrestato, incarcerato o messo
in stato di detenzione preventiva o in ogni altra forma di detenzione.
Ogni comunicazione indirizzata al posto consolate dalla persona
arrestata, incarcerata o messa in stato di detenzione preventiva
o in ogni altra forma di detenzione deve ugualmente essere trasmessa
senza ritardo dalle dette autorità. Queste devono senza ritardo
informare l'interessato dei suoi diritti ai termini del presente
paragrafo;
-
i
funzionari consolari hanno il diritto di recarsi presso un dipendente
dallo Stato d'invio che è incarcerato, in Stato di detenzione
preventiva o in ogni altra forma di detenzione, di intrattenersi
e di corrispondere con lui e di provvedere alla sua rappresentanza
legale. Essi hanno ugualmente il diritto di recarsi presso un
dipendente dallo Stato d'invio che, nella loro circoscrizione,
è incarcerato o detenuto in esecuzione d'una sentenza. Tuttavia,
i funzionari consolari devono astenersi dall'intervenire in favore
di un dipendente incarcerato o messo in stato di detenzione preventiva
o in ogni altra forma di detenzione allorchè l'interessato vi
si oppone espressamente.
-
I
diritti considerati al paragrafo 1 del presente articolo devono essere
esercitati nel quadro delle leggi e dei regolamenti dello Stato di
residenza, restando inteso, tuttavia, che queste leggi e regolamenti
sono accordati in virtù del presente articolo.
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Art.
37. - Informazioni in caso di decesso, di tutela e di curatela, di
naufragio, d'incidente aereo.
Se le
autorità competenti dello Stato di residenza posseggono le informazioni
corrispondenti, esse sono tenute:
-
in caso di decesso di un dipendente dallo Stato d'invio, ad informare
senza ritardo il posto consolare nella cui circoscrizione il decesso
ha avuto luogo;
-
a
notificare senza ritardo al posto consolare competente tutti i casi
in cui ci sarebbe da provvedere alla nomina d'un tutore o di un curatore
per un dipendente dallo Stato d'invio, minore o incapace. Resta tuttavia
riservata l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato
di residenza per ciò che concerne la nomina di questo tutore o di
questo curatore;
-
allorché
una nave o un battello avente la nazionalità dello Stato d'invio fa
naufragio o si incaglia nel mare territoriale o nelle acque interne
dello Stato di residenza oppure allorché una nave immatricolata nello
Stato d'invio subisce un incidente sul territorio dello Stato di residenza,
ad informare senza ritardo il posto consolare più vicino al posto
in cui l'incidente ha avuto luogo.
Art.
38. - Rapporti con le autorità dello Stato di residenza.
Nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:
-
alle
autorità locali competenti della loro circoscrizione;
-
alle
autorità centrali competenti dello Stato di residenza se e nella misura
in cui è ammesso dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi dello Stato
di residenza o dagli accordi internazionali nella materia.
Art.
39. - Diritti e tasse consolari.
-
Il posto consolare può riscuotere sul territorio dello Stato di residenza
i diritti e le tasse che le leggi e i regolamenti dello Stato d'invio
prevedono per gli atti consolari.
-
Le
somme riscosse a titolo di diritti e tasse previsti al paragrafo 1.
del presente articolo e le ricevute relative sono esenti da ogni imposta
e tassa nello Stato di residenza.
SEZIONE
II: Facilitazioni, privilegi e immunità concernenti i funzionari e
gli altri membri del posto consolare
Art.
40. - Protezione dei funzionari consolari.
Lo Stato di residenza tratterà i funzionari consolari con il rispetto
che è loro dovuto e prenderà tutte le misure appropriata per impedire
qualunque attentato alla loro persona, alla loro libertà e alla loro dignità.
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Art.
41. - Inviolabilità personale dei funzionari consolari.
-
I
funzionari consolari non possono essere messi in stato d'arresto o
di detenzione preventiva se non in caso di crimine grave e in seguito
a una decisione dell'autorità giudiziaria competente.
-
Ad
eccezione del caso previsto al paragrafo i del presente articolo,
i funzionari consolari non possono essere incarcerati nè sottoposti
ad alcuna altra forma di limitazione della loro libertà personale,
salvo in esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva.
-
Allorchè
è intentata una procedura penale contro un funzionario consolare,
questi è tenuto a presentarsi davanti alle autorità competenti. Tuttavia,
la procedura deve essere condotta con i riguardi che sono dovuti al
funzionario consolare in ragione della sua posizione ufficiale e,
ad eccezione del caso previsto al paragrafo 1 del presente articolo,
in maniera da disturbare il meno possibile l'esercizio delle funzioni
consolari. Allorché, nelle circostanze menzionate al paragrafo 1 del
presente articolo, è diventato necessario mettere un funzionario consolare
in stato di detenzione preventiva, la procedura diretta contro di
lui deve essere aperta nel più breve tempo possibile.
Art.
42. - Notificazione dei casi d'arresto, di detenzione o di perseguimento
In caso
di arresto, di detenzione preventiva d'un membro del personale consolare
o di perseguimento penale iniziato contro di lui, lo Stato di residenza
è tenuto a informare al piú presto il capo di posto consolare. Se quest'ultimo
è egli stesso interessato da una di queste misure, lo Stato di residenza
deve informarne lo Stato d'invio attraverso la via diplomatica.
Art.
43. - Immunità di giurisdizione.
-
I
funzionari consolari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla
giurisdizione delle autorità giudiziarie e amministrative dello Stato
di residenza per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari.
-
Tuttavia,
le disposizioni del paragrafo 1. del presente articolo non si applicano
in caso d'azione civile:
-
risultante
dalla conclusione di un contratto, stipulato da un funzionario
consolare, che egli non ha concluso espressamente o implicitamente
in quanto mandatario dello Stato d'invio; oppure
-
intentata da un terzo per un danno risultante da un incidente
causato nello Stato di residenza da un veicolo, una nave o un
aeronave.
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Art.
44. - Obbligo a rispondere come testimone.
-
I
membri di un posto consolare possono essere chiamati a rispondere
come testimoni nel corso di procedimento giudiziario e amministrativo.
Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio, non
devono rifiutarsi di rispondere come testimoni, se ciò non rientra
nei casi menzionati al paragrafo 3 del presente articolo. Se un funzionario
consolare rifiuta di testimoniare, non può essere applicata contro
di lui nessuna misura coercitiva o altra sanzione.
-
L'autorità
che richiede la testimonianza deve evitare di ostacolare un funzionario
consolare nell'adempimento delle sue funzioni. Essa può raccogliere
la testimonianza presso la di lui residenza o al posto consolare,
o accettare una dichiarazione da lui scritta, tutte le volte che ciò
è possibile.
-
I
membri di un posto consolare non sono tenuti a deporre su fatti che
si riferiscono all'esercizio delle loro funzioni e non sono tenuti
a produrre la corrispondenza e documenti ufficiali relativi a questi
fatti. Essi hanno ugualmente il diritto di rifiutarsi di testimoniare
in quanto esperti nel diritto nazionale dello Stato d'invio.
Art.
45. - Rinuncia alle immunità e ai privilegi.
-
Lo
Stato d'invio può rinunciare a riguardo di un membro del posto consolare
ai privilegi e alle immunità previste agli artt. 41 - 43 - 44.
-
La
rinuncia deve essere sempre espressa, sotto riserva delle disposizioni
del paragrafo 3 del presente articolo, e deve essere comunicata per
iscritto allo Stato di residenza.
-
Se
un funzionario consolare o un impiegato consolare, in una materia
in cui beneficierebbe dell'immunità di giurisdizione in virtú dell'art.
43, inizia un procedimento, egli non può invocare l'immunità di giurisdizione
a riguardo di ogni controquerela direttamente legata alla citazione
principale.
-
La
rinuncia all'immunità di giurisdizione per un'azione civile o amministrativa
non ha presunzione d'implicare la rinuncia all'immunità per quanto
riguarda le misure d'esecuzione della sentenza, per le quali è necessaria
una rinuncia distinta.
Art.
46. - Esenzione dall'immatricolazione degli stranieri e dal permesso
di soggiorno.
-
I
funzionari consolari e gli impiegati consolari, come i membri della
loro famiglia conviventi, sono esentati da tutti gli obblighi previsti
dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia
di immatricolazione degli stranieri e di soggiorno.
-
Tuttavia,
le disposizioni dei paragrafo 1. del presente articolo non si applicano
nè all'itnpiegato consolare che non è un impiegato permanente dello
Stato di invio o che esercita un'attività privata di carattere lucrativo
nello Stato di residenza, nè a un membro della sua famiglia.
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Art.
47. - Esenzione dal permesso di lavoro.
-
I
membri del posto consolare sono, per ciò che riguarda i servizi resi
allo Stato d'invio, esentati dagli obblighi che le leggi e i regolamenti
dello Stato di residenza relativi all'impiego della mano d'opera straniera
impongono in materia di permesso di lavoro.
-
I
membri del personale privato dei funzionari consolari e impiegati
consolari, se non esercitano alcuna altra professione privata di carattere
lucrativo nello Stato di residenza, sono esentati dagli obblighi considerati
al paragrafo 1. del presente articolo.
Art.
48. - Esenzione dal regime di sicurezza sociale.
-
Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 3. del presente articolo,
i membri dei posto consolare, per ciò che concerne i servizi che essi
rendono allo Stato d'invio, e i membri della loro famiglia conviventi,
sono esentati dalle disposizioni di sicurezza sociale che possono
essere in vigore nello Stato di residenza.
-
L'esenzione
prevista al paragrafo 1 del presente articolo si applica ugualmente
ai membri del personale privato che sono al servizio esclusivo dei
membri del posto consolare, a condizione:
-
che
essi non siano dipendenti dallo Stato eli residenza o non vi abbiano
la loro residenza permanente; e
-
che
essi siano sottoposti alle disposizioni di sicurezza sociale che
sono invigore nello stato d'invio o in uno Stato terzo.
-
I
membri del posto consolare che hanno al loro servizio persone alle
quali l'esenzione prevista al paragrafo 2. del presente articolo non
si applica, devono osservare gli obblighi che le disposizioni di sicurezza
sociale dello Stato di residenza impongono al datore di lavoro.
-
L'esenzione
prevista ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non escludono la
partecipazione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato
di residenza, per quanto essa sia ammessa da questo Stato.
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Art.
49. - Esenzione fiscale.
-
I
funzionari consolari e gli impiegati consolari come i membri della
loro famiglia conviventi sono esentati da ogni imposta e tassa, personale
o reale, nazionale, regionale e comunale, ad eccezione:
-
delle
imposte indirette di natura tale per cui esse sono normalmente
incorporate nel prezzo delle merci o dei servizi;
-
dell'imposte
e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello
Stato di residenza, sotto riserva delle disposizioni dell'art.
32;
-
dei
diritti di successione e di trasferimento percepiti dallo Stato
di residenza, sotto riserva delle disposizioni del parag. b) dell'art.
51;
-
delle
imposte e tasse sui redditi privati, ivi compresi i profitti in
capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza, e
delle imposte sul capitale prelevate sugli investimenti effettuati
in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza;
-
delle
imposte percepite in remunerazione di servizi particolari resi;
-
dei
diritti di registrazione, di cancelleria, di ipoteca e di timbro,
sotto riserva delle disposizioni dell'art. 32.
-
I
membri del personale di servizio sono esentati dalle imposte e tasse
sui salari ch'essi ricevono per il loro servizio.
-
I
membri del posto consolare che impiegano persone i cui stipendi o
salari non sono esenti dall'imposta sui redditi nello Stato di residenza
devono rispettare gli obblighi che le leggi e i regolamenti del detto
Stato impongono ai datori di lavoro in materia di esazione dell'imposta
sul reddito.
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Art.
50. - Esenzione dai diritti di dogana e dalla visita doganale.
-
Secondo
le disposizioni legislative che può adottare, lo Stato di residenza
autorizza l'ingresso e accorda l'esenzione da ogni diritto di dogana,
tasse e altri canoni connessi, diversi da spese di portofranco, di
trasporto e spese relative a servizi analoghi, per:
-
gli
oggetti destinati all'uso ufficiale del posto consolare;
-
gli
oggetti destinati all'uso personale del funzionario consolare
e dei membri della sua famiglia conviventi, ivi compresi gli effetti
destinati alla sua sistemazione. Gli articoli di consumo non devono
oltrepassare le quantità necessarie per la loro utilizzazione
diretta da parte degli interessati.
-
Gli
impiegati consolari beneficiano dei privilegi e delle esenzioni previste
dal paragrafo 1 del presente articolo per ciò che riguarda oggetti
importati fin dal tempo del loro primo insediamento.
-
I
bagagli personali accompagnati dai funzionari consolari e da membri
della loro famiglia conviventi sono esentati dal controllo doganale.
Essi non possono essere sottomessi al controllo se non nel caso in
cui vi siano delle serie ragioni per supporre ch'essi contengano oggetti
diversi da quelli menzionati alla lettera b) del paragrafo 1. del
presente articolo o oggetti la cui importazione o esportazione è vietata
dalle leggi e dai regolamenti di quarantena. Questa ispezione può
avere luogo solo in presenza del funzionario consolare o del membro
della sua famiglia interessato.
Art.
51. - Successione d'un membro del posto consolare o d'un membro della
sua famiglia.
In caso
di decesso di un membro del posto consolare o d'un membro della sua famiglia
che conviva, lo Stato di residenza è tenuto:
-
a)
a permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione
di quelli che sono stati acquisiti nello Stato di residenza e che
costituiscono oggetto di un divieto d'esportazione al momento del
decesso;
-
b)
a non prelevare diritti nazionali, regionali o comunali di successione
nè di trasferimento sui beni mobili la cui presenza nello Stato di
residenza era dovuta unicamente alla presenza in questo Stato dei
defunto in quanto membro del posto consolare o membro della famiglia
d'un membro del posto consolare.
Art.
52. - Esenzione dalle prestazioni personali.
Lo Stato di residenza deve dispensare i membri del posto consolare e i
membri della loro famiglia conviventi da ogni prestazione personale e
da tutti i servizi di pubblico interesse di qualunque natura essi siano,
è dagli oneri militari quali requisizioni, contributi e alloggiamenti
militari.
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Art.
53. - Inizio e fine dei privilegi e delle immunità consolari.
-
Ciascun
membro del posto consolare beneficia dei privilegi e delle immunità
previste dalla presente Convenzione dal momento del suo ingresso sul
territorio dello Stato di residenza per raggiungere il suo posto o,
se egli si trova già su questo territorio, dal momento in cui entra
in funzione al posto consolare.
-
I
membri della famiglia d'un membro del posto consolare convivente,
come i membri del suo personale privato, beneficiano dei privilegi
e immunità previste nella presente Convenzione a partire dall'ultime
delle seguenti date: quella a partire dalla quale il detto membro
del posto consolare gode dei privilegi e delle immunità conformemente
al paragrafo 1 de presente articolo, quella dei loro ingresso sul
territorio dello Stato di residenza o quella in cui essi sono divenuti
membri della detta famiglia o del detto personale privato.
-
Allorché
le funzioni di un membro del posto consolare hanno fine, i suoi privilegi
e immunità, come quelli dei membri della sua famiglia conviventi o
dei metmbri del suo personale privato, cessano normalmente alla prima
delle date seguenti: al momento in cui la persona in questione lascia
il territorio dello Stato di residenza o allo scadere di un termine
ragionevole che gli sarà stato accordato a questo scopo, ma essi sussistono
fino a tale momento, anche in caso di conflitto armato. Quanto alle
persone considerate al paragrafo 2. del presente articolo, i loro
privilegi e immunità cessano al momento in cui esse stesse cessano
di appartenere al nucleo familiare o d'essere al servizio d'un membro
del posto consolare, restando tuttavia inteso che, se queste persone
hanno l'intenzione di lasciare il territorio dello Stato di residenza
in un lasso di tempo ragionevole, i loro privilegi e immunità sussistono
fino al momento della loro partenza.
-
Tuttavia,
per ciò che concerne gli atti compiuti da un funzionario consolare
o da un impiegato consolare nell'esercizio delle Sue funzioni, l'immunità
di giurisdizione sussiste senza limite di durata.
-
In
caso di decesso d'un metnbro del posto consolare, i membri'della sua
famiglia conviventi continuano a godere dei privilegi e delle immunità
di cui beneficiano fino alla prima delle date seguenti: quella in
cui essi lasciano il territorio dello Stato di residenza, o allo scadere
d'un lasso di tempo ragionevole che sarà stato loro accordato per
questo fine.
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Art.
54. - Obblighi degli Stati terzi.
-
Se
il funzionario consolare attraversa il territorio o si trova sul territorio
di uno Stato terzo, che gli ha accordato un visto, nel caso in cui
questo visto è revocato, per andare ad assumere le proprie funzioni
o raggiungere il suo posto, o per rientrare nello Stato d'invio, lo
Stato terzo gli accorderà le immunità previste negli altri articoli
della presente Convenzione, che possono essere necessarie per permettere
il suo passaggio o il suo ritorno. Lo stato terzo farà lo stesso per
i membri della famiglia, conviventi e beneficianti dei privilegi e
immunità, che accompagnano il funzionario consolare o che viaggiano
separatamente per raggiungerlo o per rientrare nello Stato d'invio.
-
Nelle
condizioni affini a quelle che sono previste al paragrafo 1. del presente
articolo, gli Stati terzi non devono ostacolare il passaggio sul loro
territorio degli altri membri del posto consolare o dei membri della
loro famiglia conviventi.
-
Gli
Stati terzi accorderanno alla corrispondenza ufficiale e alle altre
comunicazioni ufficiali in transito, ivi compresi i messaggi in codice
o in cifra, la stessa libertà e la stessa protezione che lo Stato
di residenza è tenuto ad accordare in virtù della presente Convenzione.
Essi accorderanno ai corrieri consolati, ai quali sarà stato accordato,
se era richiesto, un visto, e alle valigie consolari in transito,
la stessa inviolabilità e la stessa protezione che lo Stato di residenza
è tenuto ad accordare in virtù della presente Convenzione.
-
Gli
obblighi degli Stati terzi in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente
articolo si applicano ugualmente alle persone menzionate rispettivamente
in questi paragrafi, come alle comunicazioni ufficiali e alle valigie
consolari, allorché la loro presenza sul territorio dello Stato terzo
è dovuto a un caso di forza maggiore.
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Art.
55. - Rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza.
-
Senza
pregiudizio dei loro privilegi e delle loro immunità tutte le persone
che beneficiano di questi privilegi e immunità hanno il dovere di
rispettate le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza. Esse
hanno ugualmente il dovere di non immischiarsi nego affari interni
di questo Stato.
-
I
locali consolati non saranno utilizzati in maniera incompatibile con
l'esercizio delle funzioni consolari.
-
Le
disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non escludono la
possibilità d'installare, in una parte del fabbricato in cui si trovano
i locali dei posto consolare, gli uffici di altri organismi o agenzie,
a condizione che i locali destinati a questi uffici siano separati
da qelli utilizzati dal posto consolare. In questo caso i detti uffici
non sono considerati ai fini della presente Convenzione, come facenti
parte dei locali consolari.
Art.
56. - Assicurazione contro danni causati ai terzi.
I membri del posto consolare debbono conformarsi a tutti gli obblighi
imposti dalle leggi e regolanti dello Stato di residenza in materia di
assicurazione di responsabilità civile per l'utilizzazione di ogni sorta
di veicolo, battello o aeromobile.
Art.
57. - Disposizioni speciali relative atl'occupazione privata a carattere
lucrativo.
-
I
funzionari consolari di carriera non eserciteranno nello Stato di
residenza alcuna attività professionale o commerciale per loro profitto
persoale.
-
I
privilegi e le immunità previste al presente capitolo non sono accordate:
-
agli
impiegati consolari e ai membri del personale di servizio che
esercitano nello Stato di residenza un'attività privata a carattere
lucrativo;
-
ai
membri della famiglia d'una persona menzionata alla lettera a)
dei presente paragrafo e ai membri del suo personale privato;
-
ai
membri della famiglia di un membro del posto consolare che esercitano
essi stessi nello Stato di residenza una attività a carattere
lucrativo.
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