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CONVENZIONE
DI VIENNA SULLE RELAZIONI CONSOLARI
REGIME
APPLICABILE Al FUNZIONARI CONSOLARI ONORARI
E Al POSTI CONSOLARI DA LORO DIRETTI
Art.
58. - Disposizioni generali concernenti le facilitazioni, i privilegi
e le immunità.
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Gli
articoli 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 e 39, il paragrafo 3. dell'art.
54 e i paragrafi 2 e 3 dell'art. 55 si applicano ai posti consolari
diretti da un funzionario onorario. Inoltre, le facilitazioni, i privilegi
e le immunità di questi posti consolari sono regolati dagli artt.
59, 60, 61, 62.
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Gli
artt. 43 e 42, il paragr. 2. dell'art. 44, gli artt. 45 e 53 e il
paragrafo 1 dell'art. 55 si applicano ai funzionari consolari onorari.
Inoltre, le facilitazioni, i privilegi e le immunità di questi funzionari
consolari sono regolate dagli artt. 63, 64, 65, 66, 67.
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I
privilegi e le immunità previsti nella presente Convenzione non sono
accordati ai membri della famiglia d'un funzionario consolare onorario
o di un impiegato consolare che è un impiegato in un posto consolare
diretto da un funzionario consolare onorario.
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Lo
scambio di valigie consolari tra due posti consolari situati in paesi
differenti e diretti da funzionari consolari onorari non è ammesso
se non sotto riserva del consenso dei due Stati di residenza.
Art.
59. - Protezione dei locali consolari.
Lo stato di residenza prende le misure necessarie per proteggere i locali
consolari d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario
e impedire ch'essi siano invasi o danneggiati e che la tranquillità del
posto consolare non sia turbata o la sua dignità sminuita.
Art.
60. - Esenzione fiscale dei locali consolari.
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I
locali consolari d'un posto consolare diretto da un funzionario consolare
onorario, di cui è proprietario o locatario lo Stato d'invio, sono
esenti da tutte le imposte e le tasse di ogni natura nazionali, regionali
o comunali, a meno che non si tratti di tasse riscosse in remunerazione
di servizi particolari resi.
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L'esenzione
fiscale prevista nel paragrafo 1. del presente articolo non si applica
a queste imposte e tasse allorché, secondo le leggi e i regolamenti
dello Stato di residenza, esse sono a carico della persona che ha
contrattato con lo Stato d'invio.
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Art.
61. - Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari.
Gli archivi e i documenti consolari d'un posto consolare diretto da un
funzianamento consolare onorario sono inviolabili in qualunque momento
e in qualunque luogo essi si trovino, a condizione che siano separati
da altri carteggi e documenti, e, in particolare, della corrispondenza
privata dei capo di posto consolare e di ogni persona che lavora con lui,
così come dai beni, libri e documenti riferentisi alla loro professione
e al loro commercio.
Art.
62. - Esenzione doganale.
Lo Stato di residenza, secondo le disposizioni legislative e regolamentari
che può adottare, accorda l'ingresso nonché l'esenzione da tutti i diritti
di dogana, tasse e altri canoni connessi che non siano spese di porto
franco, di trasporto e spese relative a servizi analoghi, per gli oggetti
seguenti, a condizione che essi siano destinati esclusivamente all'uso
ufficiale di un posto consolare diretto da un funzionario consolare onorario:
stemmi, bandiere, insegne, timbri e sigilli, libri, stampe ufficiali,
il mobilio d'ufficio, il materiale e le forniture d'ufficio e gli oggetti
analoghi forniti al posto consolare dallo Stato d'invio o su sua domanda.
Art.
63. - Procedura penale.
Allorché una procedura penale è intrapresa contro un funzionario consolare
onorario, questo è tenuto a presentarsi davanti alle autorità competenti.
Tuttavia, la procedura deve essere condotta con i riguardi che sono dovuti
al funzionario consolare onorario per la sua posizione ufficiale e, salvo
se l'interessato è in stato d'arresto o di detenzione, in modo da turbare
il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Allorché è divenuto
necessario mettere un funzionario consolare onorario in stato di detenzione
preventiva, il procedimento intentato contro di lui deve essere aperto
nel più breve lasso di tempo possibile.
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Art.
64. - Protezione del funzionario consolare onorario.
Lo Stato di residenza è tenuto ad accordare al funzionario consolare onorario
la protezione che può essere necessaria per la sua posizione ufficiale.
Art.
65. - Esenzione dall'immatricolazione degli stranieri e dal permesso
di soggiorno.
I funzionari consolari onorari, ad eccezione di quelli che esercitano
nello Stato di residenza una attività professionale o commerciale per
loro profitto personale, sono esentati da tutti gli obblighi previsti
dalla legge e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia d'immatricolazione
degli stranieri e di permesso di soggiorno.
Art.
66. - Esenzioni fiscali.
Il funzionario consolare onorario è dispnsato da tutte le imposte e tasse
sulle indennità e gli emolumenti che riceve dallo Stato d'invio per l'esercizio
delle funzioni consolari.
Art.
67. - Esenzidoi delle prestazioni personali.
Lo Stato di residenza deve esentare da tutte le prestazioni personali
e da tutti i servizi di pubblicco interesse, di qualunque natura essi
siano, come dagli oneri militari quali le requisizioni, contributi e gli
alloggiamenti militari.
Art.
68. - Carattere facoltativo dell'istituzione dei funzionari consolari
onorari.
Ogni
Stato è libero di decidere se nominerà o riceverà funzionari consolari
onorari.
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