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CONVENZIONE
DI VIENNA SULLE RELAZIONI CONSOLARI
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
74. - Firma.
La presente Convenzione sarà «aperta» alla firma di tutti gli Stati Membri
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una istituzione specializzata,
così come a quella di tutti gli Stati Partecipanti allo Statuto della
Corte Internazionale di Giustizia e di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire aderente alla
Convenzione nella seguente maniera: fino al 31 ottobre 1963, al Ministero
Federale degli Affari Esteri della Repubblica d'Austria, e, in seguito,
fino al 31 marzo 1964, alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
a New York.
Art.
75. - Ratifica.
La
presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica. Gli istrumenti di ratifica
saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite.
Art.
76. - Adesione.
La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di tutti gli Stati
appartenenti a una delle quattro categorie menzionate all'art. 74. Gli
istrumenti d'adesione saranno depositati presso il Segretario Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
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Art.
77. - Entrata in vigore.
-
La
presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno che seguirà
la data del deposito, presso il Segretario generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite, del ventiduesimo istrumento di ratifica o d'adesione.
-
Per
ogni Stato che ratificherà la Convenzione o vi aderirà dopo il deposito
del ventiduesimo istrumento di ratifica o d'adesione, la Convenzione
entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito da parte di
questo Stato del suo istrumento di ratifica o d'adesione.
Art.
78. - Notifica da parte del Segretario Generale.
Il Segretario
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli
Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate all'articolo
74:
-
le
firme apposte alla presente Convenzione e il deposito degli istrumenti
di ratifica o d'adesione, conformemente agli artt. 74, 75 e 76;
-
la
data alla quale la presente Convenzione entrerà in vigore, conformemente
all'art. 77.
Art.
79. - Testi facenti fede.
L'originale
della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese
e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite, che ne farà avere copia conforme certificata a tutti
gli Stati appartenenti ad una delle quattro categorie menzionate all'art.
74.
IN
FEDE del che, i plenipotenziari sottofirmati, dovutamente autorizzati
dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO
a Vienna, il ventiquattro aprile millenovecentosessantatre.
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