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CONVENZIONE
DI VIENNA SULLE RELAZIONI CONSOLARI
IL
TESTO DEI DUE PROTOCOLLI FACOLTATIVI DI VIENNA
Convenzione di
Vienna sulle relazioni consolari
PROTOCOLLO
DI FIRMA FACOLTATIVA CONCERNENTE LA ACQUISIZIONE DELLA NAZIONALITA'
Gli
Stati Parte del presente protocollo e della Convenzione di Vienna sulle
relazioni consolari, che sarà da qui in poi chiamata « la Convenzione
», che è stata adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite tenuta a
Vienna dal 4 marzo al 22 aprile 1963.
Esprimendo il loro desiderio di stabilire tra di loro delle norme relative
all'acquisizione della nazionalità da parte dei membri del posto consolare
e i membri della loro famiglia conviventi,
hanno
convenuto sulle disposizioni seguenti:
Art.
I.
-
Ai
fini del presente Protocollo, l'espressione « membro del posto consolare
» ha il significato che gli è attribuito nella lettera g) del paragrafo
i dell'art. primo della Convenzione, cioè che essa si intende propria
dei « funzionari consolari, impiegati consolari e membri del personale
di servizio ».
Art.
II.
Art.
III.
-
Il
presente Protocollo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati che
diventeranno Parte della Convenzione nella seguente maniera: fino
al 31 Ottobre 1963 al Ministero Federale degli Affari Esteri della
Repubblica d'Austria, e, in seguito, fino al 31 marzo 1964 alla Sede
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.
Art.
IV.
Art.
V.
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Art.
VI.
-
Il
presente Protocollo entrerà in vigore il giorno stesso della Convenzione
o, se questa seconda data è piú lontana, il trentesimo giorno seguente
la data di deposito del secondo istruinento di ratifica del Protocollo
o di adesione a questo Protocollo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite.
-
Per
tutti gli Stati che notificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno
dopo la sua entrata in vigore conformemente al paragrafo 1. del presente
articolo, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo
il deposito da parte di questo Stato del suo istruinento di ratifica
o di adesione.
Art.
VII.
Art.
VIII.
-
L'originale
del presente Protocollo i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese
e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà delle
copie conformi certificate a tutti gli Stati considerati all'articolo
III.
IN
FEDE del che i plenipotenziari sottofirmati, dovutamente autorizzati
dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
FATTO
a Vienna, il ventiquattro aprile milienovecentosessantatre.
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