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CONVENZIONE
DI VIENNA SULLE RELAZIONI CONSOLARI
PROTOCOLLO
DI FIRMA FACOLTATIVA CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE
Gli
Stati del persente Protocollo e della Convenzione di Vienna sulle relazioni
consolari che sarà da qui in poi chiamata la « Convenzione »
che è stata adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite tenuta a Vienna
dal 4 marzo al 22 aprile 1963,
Esprimendo il loro desiderio di ricorrere, per quanto li rigaurda, alla
giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia per
la soluzione di tutte le controversie toccanti l'interpretazione o l'applicazione
della Convenzione a meno che un altro modo di regolamento non sia stato
accettato di comune accordo dalle parti in un lasso di tempo ragionevole,
Hanno
convenuto circa le disposizioni seguenti:
Art.
I.
-
Le
controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della
Convenzione dipendono dalla competenza obbligatoria della Corte Internazionale
di Giustizia, che, a questo titolo, potrà essere adita da una richiesta
di ciascuna delle parti in controversia che sarà essa stessa Parte
del presente Protocollo.
Art.
II.
-
Le
parti possono convenire, in un lasso di tempo di due mesi dopo la
notifica da una parte all'altra che eseiste a suo avviso un litigio,
d'adottare di comune accordo, invece del ricorso alla Corte Internazionale
di Giustizia, una procedura davanti ad un tribunale d'arbitraggio.
Una volta trascorso questo periodo, ogni parte può, per via di richiesta,
interessare la Corte della controversia.
Art.
III.
-
Le
parti possono ugualmente convenire di comune accordo, nello stesso
periodo di due mesi , di ricorrere ad una procedura di conciliazione
prima di chiamare in causa la Corte Internazionale di Giustizia.
-
La
Commissione di conciliazione dovrà formulare le sue raccomandazioni
nei cinque mesi seguenti la sua costituzione. Se queste non vengono
accettate dalle parti in lite, nel periodo di due mesi dal loro enunciato,
ogni parte sarà libera di investire la Corte della controversia per
via d'istanza.
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Art
IV.
-
Gli
Stati Parte della Convenzione, del Protocollo di firma facoltativa
concernente l'acquisizione della nazionalità e del presente Protocollo
possono in ogni momento dichiarare di estendere le disposizioni del
persente Protocollo alle divergenze risultanti dall'interpretazione
o dall'applicazione del protocollo di firma facoltativa concernente
l'acquisizione della nazionalità. Queste dichiarazioni saranno notificate
dal Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art.
V.
-
Il
presente Protocollo sarà aperto alla firma di tutti gli Stati che
diventeranno Parte della Convenzione, nella maniera seguente: fino
al 31 ottobre 1963 al Ministero Generale degli Affari Esteri della
Repubblica d'Austria, e, in seguito, fino al 31 marzo 1964 alla Sede
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York.
Art.
VI.
Art.
VII.
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Art.
VIII.
-
Il
presente Protocollo entrerà in vigore lo Stesso giorno della Convenzione
o, se questa seconda data è più lontana, il trentesimo giorno seguente
la data di deposito dei secondo istrumento di ratifica del Protocollo
o d'adesione a questo Protocollo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite.
-
Per
tutti gli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno
dopo la sua entrata in vigore conformemente al paragrafo i del presente
articolo, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo
il deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica
o d'adesione.
Art.
IX.
Art.
X.
-
L'originale
del presente Protocollo, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese
e russo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario
Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che ne invierà copie
conformi certificate a tutti gli Stati considerati all'art. V.
IN
FEDE dei che i plenipotenziari sottofirmati, dovutamente autorizzati
dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Protocollo.
FATTO
a Vienna, il ventiquattro aprile millenovecentosessantatre.
(La
traduzione della Convenzione, dal francese, è stata cortesemente curata
dal Prof. Antonio Speranza).
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