Statuto

Lo Statuto della Unione dei Consoli Onorari in Italia

 

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita –senza intenti politici, sindacali o lucrativi- una associazione denominata “Unione dei Consoli Onorari in Italia”, della quale è prevista l’erezione in ente morale.

 

Articolo 2 – FINALITÀ

Le finalità dell’Unione sono:

Articolo 3 - SEDE

L’Unione ha sede in Roma e potrà essere trasferita in caso di necessità o di convenienza, per deliberazione del Consiglio Direttivo.

 

Articolo 4 - DURATA

L’Unione avrà durata, salvo deliberazione dell’Assemblea, illimitata.

 

Articolo 5 - COMPOSIZIONE

L’Unione è costituita da Soci effettivi, Soci d’Onore e Soci Aggregati.

I Soci effettivi sono i Consoli Generali Onorari e i Consoli Onorari autorizzati ad esercitare in Italia che, quali organi individuali, acquistano la qualità di Soci con la semplice comunicazione di adesione e con l’accettazione del presente Statuto. La qualità di Socio si perde per la cessazione della carica di Console Onorario e per motivate ragioni non esclusa quella di persistente morosità del pagamento delle quote annuali.

I Soci d’Onore sono Personalità del mondo diplomatico, consolare, politico, culturale che abbiano contribuito, in maniera eminente, alla valorizzazione della funzione consolare onoraria o Consoli Onorari, cessati dal servizio attivo, che si sono contraddistinti nello sviluppo e nell’accrescimento dell’U.C.O.I. e hanno onorato, per impegno e prestigio, il Paese da essi rappresentato. I Soci d’Onore possono anche far parte degli Organi Sociali.

I Soci Aggregati sono gli Ambasciatori e i Consoli Onorari degli Stati Esteri, in carica (od anche cessati dal servizio) che esercitano la loro funzione rappresentativa fuori dal territorio della Repubblica Italiana (San Marino, Città del Vaticano, SMOM, ecc.) e fanno parte dell’U.C.O.I., a titolo onorifico e senza diritto di voto. La loro ammissione viene decisa dal Presidente e dal Segretario Generale e dovrà essere sottoposta successivamente a ratifica da parte del Consiglio Direttivo. 

 

Articolo 6 - ORGANI

Sono Organi dell’Unione:

1)   l’Assemblea

 La durata delle cariche è di tre anni, con possibilità di reincarico.

Articolo 7 - ASSEMBLEA

L’Assemblea dei Soci è l’Organo deliberativo dell’Unione e provvede, fra l’altro, alla nomina dei Componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Probiviri e del Centro Studi.

L’Assemblea viene convocata -d’intesa con il Presidente Effettivo- dal Segretario Generale con avviso specificante l’ordine del giorno, il luogo, il giorno e l’ora della riunione, tutte le volte che il Presidente lo riterrà  utile oppure  su richiesta del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori o di un terzo dei Soci; in ogni caso l’Assemblea sarà convocata almeno una volta l’anno anche in città diversa dalla sua sede, per l’approvazione della Relazione del Consiglio, della Relazione del Collegio dei Revisori e del rendiconto finanziario.

In caso di votazione, ogni ufficio consolare onorario ha diritto a un solo voto da esercitarsi dal suo componente di grado più elevato, intervenuto in assemblea. Il socio impedito può delegare di volta in volta per iscritto e motivatamente altro socio. Ciascun socio può essere delegato da non più di dieci soci.

Le deliberazioni assembleari vengono prese a maggioranza degli intervenuti, quale che sia il loro numero.

 

Articolo 8 - PRESIDENTI

Il Presidente Effettivo dell’Unione viene eletto dal Consiglio Direttivo che lo sceglie fra i propri componenti. Rappresenta l’Unione a tutti gli effetti, presiede le Assemblee e il Consiglio.

In caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito di volta in volta dal Vice Presidente di grado consolare più elevato o, in sua assenza, da uno degli altri 3 Vice Presidenti o dal componente del Consiglio di classe consolare più elevata o più anziano nella carica consolare.

Il Presidente Onorario dell’Unione viene eletto dal Consiglio Direttivo che lo sceglie fra i propri componenti e presiede le Assemblee e il Consiglio con diritto di voto.

Il Presidente Emerito dell’Unione assume tale carica (dalla variazione di Statuto del 2015) alla cessazione del suo mandato di Presidente effettivo e presiede le Assemblee e il Consiglio con diritto di voto.

 

Articolo 9 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale dell’Unione viene anch’esso eletto dal Consiglio Direttivo che lo sceglie fra i propri componenti. Egli, in collegamento con il Presidente, attua le deliberazioni assembleari, coordina tutta l’attività dell’Unione; ne tiene i rapporti all’interno ed all’esterno; cura ogni necessario adempimento; compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione compreso quello di riscuotere somme, rilasciare quietanze e accendere conti presso gli Istituti di Credito; provvede a convocare l’Assemblea e il Consiglio; redige e auten­tica i verbali dei detti organi.

 

Articolo 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio, quale Organo di Governo, è composto da 16 membri (Presidente Emerito, Presidente Onorario, Presidente Effettivo, Segretario Generale, 4 V.Presidenti e 8 Componenti preferibilmente con rappresentanza di ciascuna delle quattro classi consolari). Del Consiglio possono essere chiamati a far parte, per nomina e cooptazione, anche i Soci d’Onore. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente Emerito, il Presidente Onorario, il Presidente Effettivo, il Segretario Generale e quattro Vice Presidenti di cui un numero massimo di tre può appartenere alla categoria dei Soci d’Onore.

Il Consiglio è preposto alla direzione delle attività dell’Unione; viene convocato quando se ne presenta la necessità o l’opportunità o su richiesta della maggioranza, quale che sia il numero degli intervenuti.

Il Consiglio può procedere per cooptazione, nel caso di rinuncia, dimissione, cessazione o persistente inattività di tre assenze continuate di taluni componenti gli Organi Sociali, alla nomina di altro associato.

 

Articolo 11 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è costituito, di diritto, da 8 membri (Presidente Emerito, Presidente Onorario, Presidente Effettivo, Segretario Generale e 4 V.Presidenti) e viene convocato per le decisioni più urgenti e ogni qualvolta se ne prospetta l’opportunità. Esso costituisce collegamento e contatto tra il Consiglio Direttivo e gli Organi Sociali ai quali è successivamente tenuto a riferire del suo operato. Le riunioni del Consiglio di Presidenza devono ritenersi valide anche con un minimo di tre membri presenti e, all’occorrenza, possono essere invitati anche membri dei Soci d’Onore.

 

Articolo 12 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori controlla e revisiona tutta la gestione e l’attività amministrativa dell’Unione, accertando, in particolare, la regolare tenuta della contabilità redigendo, a fine anno, una Relazione illustrativa del Rendiconto. E’ costituito da 7 membri nominati dall’Assemblea ed elegge nel suo seno un Presidente. Tra i componenti possono essere nominati anche persone preferibilmente di specifica competenza professionale; uno dei quali anche non appartenente alla categoria consolare onoraria o Console Onorario cessato dal servizio attivo.

Il Presidente del Collegio viene eletto, tra di essi, con possibile preferenza per l’iscrizione all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto. I Componenti possono presenziare alle Sedute del Consiglio, esprimendo eventualmente il loro parere.

 

Articolo 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri giudica su ogni eventuale dissenso all’interno dell’Unione. E’ costituito da 7 membri nominati dall’Assemblea ed elegge nel suo seno un Presidente. Tra i Componenti possono essere nominati anche un Magistrato di Cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori ed altro giurista, entrambi non appartenenti alla categoria consolare onoraria.

Il Collegio decide su ogni questione tra gli associati e sull’interpretazione e sull’esecuzione del presente Statuto.

Potrà proporre al Consiglio Direttivo: a) provvedimenti di ammonizione, censura o sospensione a carico dell’associato che abbia avuto un comportamento non in sintonia con le norme e le finalità statutarie; b) la rimozione  dalle cariche statutarie di chi abbia violato lo stesso Statuto; c) la espulsione dall’Unione dell’associato che, assumendo e/o reiterando iniziative volte a creare  disorientamenti tra gli associati e in quanti (istituzioni pubbliche, enti privati, cittadini) abbiano avuto rapporti con l’U.C.O.I., si sia reso responsabile di grave danno all’immagine ed al ruolo dell’Organismo.

Il Collegio prende le proprie deliberazioni a maggioranza con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità; in ipotesi di impedimento di quest’ultimo, del Componente del Collegio di classe più elevata e più anziano nella carica.

Il Presidente si riserva di fissare il luogo e la data della convocazione del Collegio. Il provvedimento emesso dal Collegio avente natura obbligatoria ma non vincolante, va trasmesso al Presidente del Consiglio Direttivo quale organo di governo per la sua attuazione.

Il Presidente del Collegio partecipa alla riunione del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

 

Articolo 14 - CENTRO STUDI

E’ istituito un Centro Studi al quale è attribuita la competenza di svolgere indagini e ricerche relative alle questioni connesse all’attività e allo sviluppo dell’UCOI.

E’ costituito da 7 membri nominati dall’Assemblea ed elegge nel suo seno un Presidente e un V.Presidente. Due membri possono anche scegliersi al di fuori della categoria consolare purché esperto di diritto internazionale. Nelle proprie riunioni il componente impossibilitato può delegare altro componente.

In particolare sul piano interno il Centro Studi produrrà ricerche e analisi aventi per oggetto la congiuntura internazionale, le aree di crisi, la politica estera italiana, le opportunità offerte dalla cooperazione governativa e da quella decentrata, le modifiche alla normativa in tema di cittadini stranieri. Svilupperà i rapporti con i Consoli Onorari d’Italia e di altri Stati operanti nei Paesi Esteri e con gli Organismi nazionali o internazionali che li rappresentano. Tali ricerche dovranno essere realizzate con l’obiettivo di fornire ai membri dell’UCOI una compiuta informativa, per meglio rispondere alle sfide che derivano da una realtà internazionale sempre più complessa e articolata. Qualsivoglia iniziativa va portata preventivamente alla conoscenza e all’approvazione del Consiglio Direttivo il quale è tenuto a conoscerne gli sviluppi e i risultati. 

Il Presidente del Centro Studi partecipa alla riunione del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

 

Articolo 15 - DISPONIBILITA’ PATRIMONIALI ED ECONOMICHE

I mezzi finanziati dalla Unione sono costituiti dalle contribuzioni annuali dei Soci, nella misura che l’Assemblea fisserà in rapporto all’andamento delle spese correnti, nonché dalle contribuzioni particolari e volontarie nonché dagli introiti delle presenze pubblicitarie che vengono riportate nell’Annuario Diplomatico Consolare edito dall’U.C.O.I., secondo le tariffe a determinarsi dal Consiglio Direttivo.

L’Unione, in persona del suo Presidente, potrà inoltre accettare donazioni e legati di natura mobiliare e/o immobiliari che andranno a costituire fondo patrimoniale disponibile.

 

Articolo 16 - CLAUSOLA ARBITRALE

L’acquisizione della qualità di Socio dell’UCOI implica l’accettazione implicita della clausola in base al quale le controversie relative all’interpretazione ed all’applicazione del presente Statuto sono decise esclusivamente dal Collegio dei Probiviri.

 

Articolo 17 - RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA DEL CODICE CIVILE

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile (art. 36 e seguenti).

 

***

Modifiche allo Statuto approvate, all’unanimità, dalla XLI Assemblea Nazionale dell’U.C.O.I. del 10 maggio 2019 a Roma

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